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Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà

Che cos’è l’ AutoCertificazione ?

L’autocertificazione è una semplice dichiarazione, conosciuta anche come “dichiarazione sostitutiva di certificazione”, che sostituisce alcuni certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio.
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale dei certificati che sostituiscono.

L’autocertificazione può essere utilizzata esclusivamente nei rapporti con:
1) le PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (compresi istituti, scuole e università, regioni, province, comuni e comunità montane, camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico);
2) i gestori di SERVIZI PUBBLICI (es. Poste, Enel, Aziende del Gas, Telecom, ACI, ecc.);
3) i PRIVATI che lo consentono.

Dal 1° gennaio 2012 l’autocertificazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono (art. 15 L. 12 novembre 2011, N 183).

Possono avvalersi dell’autocertificazione:
– i cittadini italiani;
– i cittadini dell’Unione Europea;
– i cittadini dei Paesi Extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno (solo per i dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici).

Le dichiarazioni vanno presentate in carta semplice, compilando il modulo allegato o quelli disponibili negli uffici comunali o scrivendo su carta libera.

L’autocertificazione deve essere firmata dall’interessato; la firma non deve essere autenticata e quindi è esente da imposta di bollo.
Se la dichiarazione non viene firmata in presenza del funzionario occorre allegare la fotocopia non autenticata di un documento di identità valido.

L’autocertificazione può essere presentata:
1) di persona;
2) per lettera o fax, allegando la fotocopia del documento d’identità della persona che l’ha firmata;
3) se una persona non è in grado di rendere una dichiarazione per motivi di salute, può farlo un parente prossimo (il coniuge, i figli o altri parenti fino al terzo grado). In questo caso la dichiarazione va resa davanti al pubblico ufficiale, indicando l’impedimento temporaneo per ragioni di salute. Il pubblico ufficiale deve accertarsi dell’identità della persona che ha fatto la dichiarazione.

Il cittadino assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Se dal controllo effettuato dall’Amministrazione Pubblica emerge che il contenuto delle dichiarazioni non è veritiero, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa.

Se un dipendente non accetta l’autocertificazione commette violazione dei doveri d’ufficio e potrà essere segnalato all’Amministrazione di appartenenza per le relative sanzioni.

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

I costi, solo nel caso in cui sia necessaria l’autenticazione di firma, sono sono composti da:

  • marca da bollo di valore vigente (ove dovuto)
  • diritti segreteria (se richiesti)Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

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